Con l’obiettivo di aiutare le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto per l’erogazione del voucher baby sitter per l’acquisto di servizi di baby sitting ossia un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Voucher baby sitter: l’estensione alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici
Fino al 31/12/2016 le madri lavoratrici autonome o imprenditrici possono, infatti, presentare la richiesta per accedere al beneficio che prevede l’erogazione dell’importo di 600 euro mensili, per un periodo massimo di sei mesi, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Il decreto Legge:
Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Voucher baby sitter: come fare richiesta
Per accedere al beneficio, tutte la madri lavoratrici potranno presentare domanda attraverso il sito web istituzionale dell’INPS oppure tramite patronato, indicando se intendono ricevere il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati oppure il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Ogni lavoratrice dovrà, inoltre, indicare per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.
NB: La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano già usufruito parzialmente del congedo e dalle lavoratrici part-time, alle quali spetterà un contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
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